mercoledì 21 aprile 2010

107. As Time Goes By? (io per Voi - parte 3)


E' un po' lunghetta, ma chi risponde alla domanda finale vince un chinotto!


Mie Care, Miei Cari,

si fa un gran parlare di prescrizione per il processo Mills, ma, invero, cos’è la prescrizione?

La prescrizione è un istituto giuridico (si vede che ho studiato giurisprudenza, nevvero? tzé!) che riguarda gli effetti giuridici del trascorrere del tempo ed ha valenza civile e penale.

In diritto penale, la prescrizione determina l'estinzione di un reato in seguito al trascorrere di un determinato periodo di tempo: la ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta.

Ora, tale istituto è, in sé e per sé cosa buona e giusta: esso evita il cd. “eterno giudicato”, ovvero la possibilità, il rischio che taluno viva per anni ed anni sotto la spada di Damocle di una sentenza che sembra non arrivare mai, con tutto quello che ne consegue a carico della persona sottoposta a giudizio in termini di stress, pressione, glicemia, cattivo umore ed alito pesante.

Occhei, detta così può sembrare una stupidaggine, ma se foste voi gli 'eterni giudicati'? Insomma, la cosa ha una sua ragionevolezza!

Ora, si badi bene che intanto si può procedere alla prescrizione di un reato, in quanto tale reato venga accertato, riconosciuto, sia stato commesso.

Ricapitoliamo:

  • se il reato è stato commesso, ma è trascorso un certo qual lasso di tempo … esitinzione;
  • se, invece, il reato non è stato commesso … assoluzione (con la formula, a scelta, “l’imputato non ha commesso il fatto”, “il fatto non costituisce reato”, ovvero “il fatto non sussiste”).

Ma, in entrambi i casi, si deve accertare se il reato è stato commesso o meno.

Vi è, invero, anche la sentenza di non luogo a procedere resa per l'intervenuta prescrizione del reato

Detta sentenza costituisce una fattispecie di proscioglimento, soprattutto se intervenuta con il consenso delle parti e nella fase preliminare al dibattimento senza che nello stesso dibattimento si sia formata prova alcuna di colpevolezza. In tal caso, infatti, il giudice non si esprime circa il merito del contestato reato. E' anche vero, però, che l'art.531 cpp prevede espressamente che il giudice, in presenza di una causa di estinzione, quale la prescrizione del reato, pronunci sentenza di non doversi procedere, salvo quanto disposto dall'art.129 cpp, che in sostanza impone al giudice di assolvere immediatamente con ampia formula liberatoria l'imputato laddove risulti evidente la sua non colpevolezza. In pratica è come dire: io giudice dispongo il non luogo a procedere per reato estinto per prescrizione perché non sussistono elementi da cui trarre una valutazione di innocenza ed insussistenza del reato stesso.



Ma è altresì vero che, se il giudice pronuncia il rinvio a giudizio, tale 'rinvio' implica già una evidente valutazione prognostica negativa nei confronti dell'imputato.

Fin qui tutto abbastanza chiaro, anche se sufficientemente noioso?

La legge 5 dicembre 2005, n. 251, ha introdotto rilevanti modifiche al sistema penale che, se da un lato hanno complessivamente ridotto i termini di prescrizione dei reati, dall'altro hanno inciso notevolmente sulla discrezionalità del giudice in ordine alla commisurazione della pena ed alla sua esecuzione.

Pubblicata sulla G.U. il 7-12-2005, è entrata in vigore l' 8-12-2005.

È stata denominata, durante il suo travagliato iter parlamentare, legge "ex Cirielli", dal nome del suo originario proponente, il senatore di A.N. Edmondo Cirielli, il quale non ha mancato di disconoscere la paternità del provvedimento come modificato in sede di approvazione parlamentare, definendola una "amnistia mascherata " (e, forse, non aveva tutti i torti).

Le modifiche più rilevanti sono state introdotte in materia di prescrizione (artt. 157 ss. c.p.).

Ah, prima di andare avanti, attiro la vostra cortese attenzione sul principio di carattere generale secondo il quale le disposizioni più favorevoli (diverse dalla prescrizione) si applicano retroattivamente ex art. 2 c.p.

E questo è un principio nobile, corretto ed è cosa buona e giusta.

Ma, come spesso accade, una cosa è il principio, altra le conseguenze.

Per esempio, un coltello serve a tagliare il pane (cosa buona), ma può anche essere usato per accoltellare (cosa meno buona, soprattutto se siete l'accoltellato).

Ma veniamo ad un esempio dell'applicazione del principio di retroattività della norma penale più favorevole.

Un esempio a caso: il processo Mills. Credetemi ... è solo un esempio: gli esempi servono a capire meglio!

Il processo Mills (corruzione) inizia nel 1999, la prescrizione è di 10 anni dal momento in cui si verifica la l'evento 'corruzione', ... l'evento 'corruzione' viene fatto risalire a più di 10 anni fa, ... il processo Mills viene dichiarato estinto per prescrizione!

Qualcuno potrebbe ironizzare circa il fatto che la legge Cirielli (ricordo che è stata disconosciuta dallo stesso Cirielli che la bollò come un' "amnistia mascherata") sia stata approvata e modificata, adeguata, adattata sotto il governo Berlusconi III, ma io non volgio indulgere alla facile ironia! Non è mio costume!

Lasciatemi, almeno ogni tanto, fare la persona seria.

Un'applicazione della ex Cirielli la troviamo, guarda il caso e per esempio, nelle vicende giudiziarie di Cesare Previti ed Attilio Pacifico riguardanti l'accusa di corruzione nell'ambito del processo IMI-SIR, complessa vicenda giudiziaria che riguardante la mancata vendita della SME (il comparto agricolo-alimentare dell’IRI) a carlo De Benedetti. Il 4 maggio 2006 Previti e Pacifico vengono condannati in via definitiva a 6 anni di detenzione. Il giorno successivo, Previti si dimette dalla carica di parlamentare (almeno secondo quanto lui stesso afferma) e si presenta al carcere di Redibibbia, dove inizia a scontare la pena comminatagli (i 6 anni di cui sopra). Il 10 maggio, cioè pochi giorni dopo, l'onorevole ottiene tuttavia l'affidamento ai servizi sociali ai sensi del comma 1 dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, modificato proprio dalla ex Cirielli qualche tempo prima, secondo il quale non è prevista la detenzione negli istituti carcerari per un ultrasettantenne «purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato»; per questo motivo la ex-Cirielli, approvata nella legislatura 2005/06 (guarda sempre il caso, governo Berlusconi III), quando Previti era ancora deputato, è stata ribattezzata “legge salva-Previti”.

Un altro esempio di applicazione è nel processo Parmalat, in cui la società “Bank of America” viene prosciolta per prescrizione in accordo a quanto previsto dalla Cirielli

Un altro esempio ancora (probabilmente non previsto, né voluto, ma si sa, quando le cose si fanno di fretta ...) delle curiose applicazioni della cd. Legge Cirielli? Per la violenza sessuale la prescrizione è scesa da 15 a 7 anni.

Ma cosa succede nel caso di co-imputato, quando uno di questi chiede ed ottiene che la propria posizione venga ‘stralciata’ e si debbe, quindi, procedere separatamente?

Facciamo un esempio: il caso Mills! Ma è solo un esempio!




La Cassazione mette il timbro definitivo sulla corruzione del testimone David Mills in due processi a Silvio Berlusconi, commessa a fine 1999 nell’interesse del premier-coimputato che all’epoca era già in politica da 5 anni, e coperta oggi da prescrizione grazie alla legge Cirielli approvata nel 2005 proprio dalla maggioranza del presidente del Consiglio.

Ma — imprevisto per il premier — quella legge, che tagliava i termini massimi di prescrizione, produce immediatamente i propri effetti liberatori soltanto per Mills: Berlusconi, a causa dello scudo Alfano che dal 26 settembre 2008 ne congelò la posizione fin quando la Consulta lo dichiarò incostituzionale nel 2009, ora deve affrontare l’alea di udienze in Tribunale almeno sino a primavera 2011 prima di approdare alla medesima prescrizione.

È il mondo alla rovescia nella storia dei processi a Berlusconi, dove per la prima volta non succede che il suo coimputato di turno resti incastrato e il premier invece no: dopo Berlusconi prescritto e Previti condannato per la corruzione Fininvest del giudice Metta nel lodo Mondadori, dopo Berlusconi assolto e il suo manager Sciascia condannato per le tangenti Fininvest alla Guardia di Finanza, stavolta accade infatti il contrario. È il corrotto teste Mills a cavarsela subito con la prescrizione del reato, ed è invece Berlusconi, indicato dal capo di imputazione come corruttore, a restare con il cerino in mano nel suo processo in Tribunale.

E, badate, qui si può tranquillamente e correttamente parlare di ‘corrotto’ e ‘corruttore’ perché è intervenuta la prescrizione che, appunto, presuppone il riconoscimento di un reato, altrimenti … Mills sarebbe stato assolto o vi sarebbe stato il non luogo a procedere!

Però, e sì, … c’è un però.

Nel caso di specie i termini della prescrizione non sono decaduti per, poi, ripartire da zero: il lodo Alfano (per quanto annullato dalla Cassazione) ha, infatti, sospeso i termini che adesso … ripartono da dov’erano arrivati.

Non solo, ma il collegio giudicante ed i Pm devono essere ‘nuovi’, perché, altrimenti, vi sarebbe il pur fondato sospetto che giudici e PM abbiano dei preconcetti.

E, continuate a badare bene, questo punto è corretto, è, come dicevo all’inizio, cosa buona e giusta, un sacrosanto (e non scherzo) principio di giustizia e correttezza processuale.

Insomma, resta un anno di tempo e la domanda è: considerando che resta un solo anno fatto di (più o meno) 365 giorni, che collegio giudicante e PM saranno nuovi, ... quante speranze reali ci sono che si arrivi alla prima sentenza di condanna per mr B.? E, si badi, non per un grado di giudizio, … ma per tutt’e tre, primo grado, appello e - tanto per non faci mancare nulla - Cassazione!


PS: voglio aiutarvi: la prescrizione per il processo Mills è partita nel novembre 1999 …


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